Internet ed il diritto: un rapporto difficile, contrastato (si pensi al diverso approccio sistematico che il diritto anglosassone riserva alle problematiche connesse alla rete) ma che si è andato negli anni avviando verso una sua definizione che, in estrema sintesi, muove da un postulato ormai pacifico: la “rete” non opera nel vuoto normativo.
Muovendo da tale premessa si apprezza senza dubbio al meglio l’attualità del testo curato da Emilio TOSI, giurista impegnato già da un decennio nel cogliere con immediatezza l’evoluzione dei rapporti tra “Internet” (Giano bifronte, secondo una ormai famosa immagine del prof. Santaniello) ed il diritto.
Il manuale, di cui si segnala in primo luogo l’utilissima appendice normativa e giurisprudenziale (di cui nel prosieguo più diffusamente), si rivela un utile strumento per chi, operatore del diritto ovvero semplice utente delle rete, vuole approfondire uno o più profili d’interesse.
D’altro canto, la diffusione ormai raggiunta dal fenomeno (che, persi gli iniziali connotati di “strumento elitario di comunicazione” è divenuto “negli anni novanta strumento a disposizione dei consumatori”) fa sì che chiunque possa trovare d’interesse (oltre che d’utilità) leggere l’opera. Proprio la diffusione della “rete” - resa possibile dal collegamento ipertestuale (link) che ne ha di fatto decretato il successo mondiale, grazie all’immediatezza della ricerca ed alla facilità di acquisizione delle risorse, altrimenti raggiungibili solo in funzione di un collegamento diretto e mirato - ha infatti posto le basi per la nascita dell’e-commerce prima e dell’e-business poi, secondo uno schema che ha dapprima visto le imprese utilizzare la “rete” come mera vetrina internazionale per l’offerta dei beni per poi far divenire virtuale l’esercizio stesso d’impresa. Così l’Autore spiega, con linguaggio chiaro scevro da qualunque tecnicismo, la nascita di quella che oggi è comunemente conosciuta come la new economy.
E con la diffusione del commercio elettronico e dell’e-business si materializzano tutte le problematiche connesse alla conclusione dell’accordo telematico, alle modalità di estinzione dell’obbligazione del pagamento, alla tutela dei consumatori e dei loro dati personali. Questi, quindi, alcuni dei campi che l’Autore, ed altri giuristi impegnati nel settore, analizzano fornendo utili riferimenti, sia normativi che pratici.
In questa sorta di istruzioni per l’uso di Internet, si apprezza molto, ad esempio, il capitolo dedicato alla tutela dei dati personali, condizione indispensabile per l’accettazione del commercio elettronico. Ecco quindi che l’Autore, con estrema chiarezza ed incisività, fissa un paletto essenziale per la risoluzione della problematica: non v’è ragione per non applicare ad Internet i principi generali della l. n. 675/1996, anzi è condizione essa stessa per sviluppare negli utenti la fiducia nel funzionamento di Internet.
Di particolare interesse appare poi il capitolo dedicato alla tutela della proprietà intellettuale, altro settore nel quale costante è stato domandarsi in che modo la “rete” innovava, se innovava, al sistema previgente del copyright. Interrogativi resi ancor più complessi dal connesso problema della giurisdizione e, quindi, dell’individuazione della relativa legge applicabile, vieppiù complicata dalla caratteristica di extraterritorialità della “rete” e dalla immaterialità della risorsa tutelabile.
Un’ultima notazione deve farsi per la corposa raccolta di giurisprudenza che, in una materia in fieri qual è senza dubbio il cyberlaw, risulta di grande interesse per il lettore, anche per quello privo di particolari conoscenze giuridiche.
Trovano infatti spazio molte decisioni in materia di domain name e marchio (anche in ragione della obiettiva facilità con la quale i due simboli possono entrare in contrasto), per lo più risolte facendo ricorso ai ben noti principi in materia di concorrenza sleale, oltre ad altre in materia di diritto d’autore e pagina web. In particolare, si segnala al riguardo l’ordinanza 23 giugno 1997 del Tribunale di Como, interessante perché stabilisce, tra l’altro, che il service provider non è responsabile della violazione dei diritti d’autore eventualmente commessi a mezzo di pagina web ospitata sul suo server. Per altro verso appare infine di grande interesse la sentenza 25 agosto 1999 del Tribunale di Roma che, in estrema sintesi, riconosce il diritto al risarcimento di un soggetto che si era visto leso nel proprio diritto all’immagine. Un passaggio della sentenza ci sembra anzi un ottimo compendio per fissare la fatica dell’Autore: “la rete pubblica di telecomunicazioni, utilizzata come strumento per la trasmissione dei dati, non si sottrae alla ordinaria tutela dei diritti della personalità e non può essere considerata un porto franco ove ogni abuso è consentito in virtù della presunta libera disponibilità dei dati e della facilità con cui alcune informazioni sono potenzialmente accessibili da ogni parte del mondo”.
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